La Commissione Nazionale di Garanzia è così composta:
- Monica Bartolini
- Stefania Gasparini
- Paolo Mezzogori
- Cristina Michetelli
- Roberto Montanari
- Alessia Morani
- Giuditta Pini
- Francesco Sanna
- Angelo Schillaci
La Commissione nazionale di Garanzia ha eletto come presidente Stefania Gasparini nella prima riunione all’unanimità.
Come contattare la CNG
I recapiti della Commissione nazionale di Garanzia sono i seguenti:
– indirizzo: Via S. Andrea delle fratte, 16 – 00187 – Roma
– email: [email protected]
– fax: 06-69532361
Commissione Nazionale per i Congressi Regionali
La Commissione Nazionale di Garanzia, integrata dal responsabile nazionale del dipartimento Organizzazione, svolge la funzione di Commissione Nazionale per i Congressi Regionali (art. 2.1 del regolamento quadro nazionale per l’elezione dei segretari e delle assemblee regionali).
Come contattare la Commissione Nazionale per i Congressi Regionali
In aggiunta a quelli della CNG, i recapiti del dipartimento Organizzazione sono i seguenti:
– indirizzo: sede nazionale PD – Via S. Andrea delle Fratte, 16 – 00187 Roma
– email: [email protected];
– tel:: 06-67547300
Le norme statutarie
Articolo 39 dello Statuto
COMPITI PARTICOLARI DELLE COMMISSIONI DI GARANZIA
Articolo 11 comma 3 dello Statuto
3. Gli Statuti delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano sono approvati e modificati dalla relativa Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Essi entrano in vigore entro trenta giorni dalla loro approvazione, a meno che entro tale termine la Commissione nazionale di garanzia, la quale ha il compito di verificarne la conformità con i principi fondamentali dello Statuto nazionale, non rinvii lo Statuto con le relative osservazioni all’Unione regionale o alle Unioni provinciali di Trento e Bolzano affinché provvedano a modificarlo. In tal caso, se la relativa Assemblea non intende adeguarsi in tutto o in parte alle osservazioni della Commissione nazionale di garanzia può ricorrere all’Assemblea nazionale, la quale decide in via definitiva con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti entro i successivi sessanta giorni.
Articolo 12 comma 3 dello Statuto
3. Qualora il Segretario regionale o il Segretario provinciale di Trento e Bolzano, o una maggioranza dei componenti della relativa Assemblea, ritengano che una decisione nazionale violi l’autonomia statutaria possono ricorrere entro trenta giorni dalla sua approvazione alla Commissione nazionale di garanzia che giudica entro i successivi trenta giorni con decisione inappellabile. In caso di necessità la Commissione nazionale di garanzia può sospendere preventivamente l’efficacia della decisione
Articolo 15 comma 11 dello Statuto
11. I Regolamenti per l’elezione degli organismi dirigenti regionali e locali sono approvati dall’Assemblea regionale e dall’Assemblea provinciale di Trento e Bolzano, previo parere positivo della relativa Commissione di garanzia. Deve essere in ogni caso tutelata la pari rappresentanza di genere, la segretezza del voto, oltre ad essere garantita la regolarità dello scrutinio.
Articolo 16 comma 4 dello Statuto
4. Qualora la Conferenza o il suo Presidente ritengano che un organo statutario non rispetti l’autonomia riconosciuta alle Unioni regionali e alle Unioni provinciali di Trento e Bolzano possono ricorrere alla Commissione nazionale di garanzia che delibera entro trenta giorni con decisione inappellabile e che in caso di necessità può previamente decidere di sospendere l’efficacia della decisione assunta.
Articolo 17 dello Statuto
Poteri sostitutivi
1. In caso di necessità e urgenza o di grave danno al partito in seguito a ripetute violazioni, o di gravi ripetute omissioni dello Statuto o del Codice etico, per assicurare il regolare funzionamento della democrazia interna, previa richiesta del quaranta per cento dei membri dell’Assemblea regionale o delle Assemblee delle province autonome e sentito il parere del relativo organismo di garanzia, la Direzione nazionale, con la maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, può convocare un’elezione anticipata dell’Assemblea e del Segretario regionale o delle province autonome, nominando, nel rispetto del pluralismo, un organo collegiale di carattere commissariale.
2. In caso di ripetute violazioni statutarie sulla medesima materia o di gravi ripetute omissioni, con la medesima procedura può essere nominato, nel rispetto del pluralismo, un organo commissariale ad acta per decidere sulle medesime materie per un periodo non superiore a sei mesi.
3. In casi di necessità e di urgenza, di gravi e ripetute violazioni dello Statuto e del Codice etico, sentita la Commissione nazionale di Garanzia, il Segretario nazionale può nominare un organo commissariale sostitutivo del Segretario e della Segreteria, ovvero di altri organi esecutivi. A pena di nullità, entro i trenta giorni successivi, tali nomine sono sottoposte a ratifica della Direzione nazionale.
4. In presenza di elementi di irregolarità del tesseramento, incompletezza o anomalie evidenti, l’Organizzazione procede a verificare e a compiere e, laddove è necessario, formalizzare la nomina di commissari ad acta per la redazione delle anagrafi delle singole articolazioni territoriali del partito o di parti di esse.
5. Lo Statuto delle Unioni regionali e delle Unioni provinciale di Trento e Bolzano regolamentano i poteri sostitutivi del relativo livello.
Articolo 41 dello Statuto
Tenuta degli albi e loro pubblicità
1. Un apposito Regolamento approvato dalla Direzione nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, nel rispetto delle normative vigenti a tutela della riservatezza dei dati personali, disciplina:
a) la composizione, la tenuta e le forme della pubblicità dell’Albo degli elettori così come dell’Anagrafe degli iscritti;
b) le modalità di accesso ai dati contenuti nell’Albo degli elettori o nell’Anagrafe degli iscritti da parte dei dirigenti di ciascun livello territoriale, dei candidati ad elezioni interne e dei candidati del Partito Democratico a cariche istituzionali elettive;
c) le funzioni della Commissione di garanzia di ciascun livello territoriale inerenti la vigilanza sull’uso dei dati contenuti nell’Anagrafe degli iscritti e nell’Albo degli elettori, nonché quelle inerenti il controllo sulla loro composizione finalizzate a prevenire e contrastare ingerenze nell’attività associativa del partito, a garantirne l’autonomia politica e assicurare la trasparenza delle sue attività.
1. Le Commissioni di garanzia vigilano sulla corretta applicazione, nonché sul rispetto da parte degli elettori, degli iscritti e degli organi del Partito Democratico, del presente Statuto, delle disposizioni emanate sulla base dello stesso, nonché del Codice etico, fornendo pareri e chiarimenti sulle loro disposizioni ovvero intervenendo sulle questioni interpretative che possano sorgere.2. Le Commissioni di Garanzia ad ogni livello redigono una relazione annuale sullo stato di attuazione del Codice etico, che inviano alla Commissione Nazionale di Garanzia. La Commissione Nazionale di Garanzia, ove necessario, presenta alla Direzione Nazionale proposte di modifica o di integrazione del Codice etico.3. Tutti i candidati nelle liste del PD, a pena di esclusione dall’Anagrafe degli iscritti, depositano, entro una settimana dalla sottoscrizione della candidatura, presso la Commissione di Garanzia territorialmente competente, il bilancio preventivo delle entrate e delle spese elettorali. I candidati devono altresì presentare, entro due mesi dalla data delle elezioni, il bilancio consuntivo relativo alle entrate e alle spese elettorali presso le Commissioni di Garanzia territorialmente competenti, a pena di esclusione dall’Anagrafe degli iscritti, e – per gli eletti – di esclusione dai gruppi del PD. Le Commissioni di Garanzia verificano la tracciabilità, il rispetto della trasparenza e dei limiti di spesa stabiliti dalla legge, nonché dal Regolamento elettorale del PD.4. La Commissione di Garanzia territorialmente competente verifica che tutti i candidati nelle liste del PD prima dell’accettazione della candidatura, a pena di incandidabilità, abbiano i requisiti richiesti dal Codice etico e abbiano sottoscritto il medesimo, nonché gli atti previsti dal Regolamento finanziario, che garantiscono la contribuzione al PD.5. Gli iscritti al PD, eletti o componenti degli esecutivi istituzionali, non in regola con i versamenti previsti dal Regolamento finanziario, decadono dall’Anagrafe degli iscritti e dagli organismi dirigenti del PD.6. Presso le Commissioni di Garanzia territorialmente competenti sono istituite le Anagrafi patrimoniali degli eletti nelle liste del PD. Ciascun eletto, all’atto della sua elezione, deposita presso la Commissione di Garanzia territorialmente competente il proprio stato patrimoniale e comunica annualmente ogni eventuale variazione.
7. Ciascun elettore o iscritto può presentare ricorso alla Commissione di garanzia competente, in ordine al mancato rispetto del presente Statuto e delle altre disposizioni di cui al comma 1.
Con il Regolamento di cui al comma 7 dell’art. 39 del presente Statuto sono disciplinate le modalità di presentazione dei ricorsi nonché i casi di inammissibilità degli stessi.
8. Le Commissioni di garanzia delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano hanno competenza per quanto attiene a tutte le questioni inerenti l’elezione ed il corretto funzionamento degli organi dei rispettivi livelli territoriali nonché di quelli locali, fatto salvo, per questi ultimi, quanto eventualmente previsto dagli Statuti delle Unioni regionali o delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano a norma dell’art. 40, comma 2 del presente Statuto. Esse sono altresì competenti, in prima istanza, per quanto attiene all’elezione, nel rispettivo territorio, dei componenti l’Assemblea nazionale, ferma restando la possibilità di ricorrere alla Commissione nazionale di garanzia.
9. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, la Commissione nazionale di garanzia è competente in unica istanza per tutte le questioni attinenti l’elezione ed il corretto funzionamento degli organi nazionali.
10. Nel caso in cui una questione sottoposta all’esame di una Commissione di Unione regionale o delle Unioni provinciale di Trento e Bolzano attenga a questioni aventi rilievo nazionale ovvero all’interpretazione di disposizioni per le quali è necessario garantire un’applicazione uniforme a livello nazionale, i medesimi organismi di garanzia o le parti interessate possono decidere di sottoporre la questione alla Commissione nazionale, che si pronuncia in forma vincolante per tutte le Commissioni di garanzia ai diversi livelli.
Il Regolamento delle Commissioni di Garanzia
Il Regolamento delle Commissioni di garanzia approvato nella Direzione nazionale del 23 settembre 2010 è disponibile al link seguente: Regolamento delle Commissioni di Garanzia.
Interpretazioni statutarie a cura della Commissione nazionale di Garanzia. leggi